Non basta…

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L’articolo comparso sul Mattino di Padova ieri, 14 febbraio [http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2018/02/14/news/il-presid..., solo in parte e in modo alquanto impreciso – rispetto alle chiare indicazioni che dirigente e vicepresidi avevano dato al giornalista, incontrato di persona – ha smentito le affermazioni diffamatorie apparse la scorsa settimana sul quotidiano. Il giornalista aveva assicurato la stessa visibilità per l’articolo di smentita, rispetto al primo scritto. Lascio a voi i confronti.

Tuttavia desidero mostrare a tutti, studenti e genitori, non tanto la mia posizione, quanto l’evidenza dei fatti e soprattutto dei documenti, presentati anche in Consiglio di istituto e allegati alla presente, rispetto a quello che è stato scritto.

  1. Gli studenti che hanno chiesto trasferimento dall’inizio dell’anno scolastico sono 24, di cui 10 di classe prima (logicamente ri-orientati ad altri indirizzi) e non di media dieci al mese (cioè circa sessanta) come afferma l’articolo. Chi ha dato al giornale questa notizia ha palesemente affermato il falso, in quanto non esistono dati divulgati di questo tipo. (cfr. Allegato 1)
  2. Alla data dell’uscita dell’articolo non era ancora definitivo (non lo è nemmeno alla data di oggi) il numero degli iscritti in classe prima per il prossimo anno scolastico. Nessun dato è pubblico, fino alla chiusura dei passaggi di studenti da una scuola all’altra (cosa che si completa nel mese di febbraio). Chi ha dato questa informazione ha palesemente affermato il falso, omettendo che la scuola stessa negli incontri di Open Day aveva chiaramente affermato che era costretta a calmierare le iscrizioni per mancanza di spazio, limitando a massimo sei le classi prime per il prossimo anno scolastico (e probabilmente le classi prime saranno proprio sei).
  3. L’“allegra gestione del registro elettronico” da parte del Preside e soprattutto dei docenti (e la generalizzazione è grave diffamazione nei confronti della professionalità di tutti gli insegnanti del Liceo) è riferito a un singolo caso chiaramente e categoricamente smentito dalla lettera del Direttore generale dell’Ufficio scolastico di Venezia, già pubblicata sul sito. Chi ha fornito la notizia al giornalista – senza per altro allegare questa lettera di Venezia – non fa più parte della scuola dalla metà di dicembre, per cui con la scuola e con il registro elettronico non ha più a che fare da allora. (cfr. Allegato 2)
  4. Questo gruppo di genitori (tre a detta del giornalista) ha mostrato anche una denuncia nei confronti del preside, sempre all’Ufficio scolastico di Venezia, per “irregolarità elettorali”. Questo significa che anche la componente genitori presente nel comitato elettorale (di cui il preside non fa parte) ha favorito questo illecito. Il materiale spedito a Venezia da parte della scuola ha dimostrato l’infondatezza della denuncia: infatti ciò che non ha consistenza viene fatto decadere… e Venezia non ha dato seguito a nulla.
  5. Il regolamento di istituto non parla assolutamente di giustificazioni per “motivi familiari” (si controlli l’articolo 15 del regolamento sul sito di Istituto): la grande querelle è sul fatto che il preside “pretenda” di firmare personalmente i permessi di entrata ed uscita fuori orario. Si provi a pensare: da quando il capo di istituto, che ha responsabilità su tutta l’organizzazione della scuola (suo malgrado è unico rappresentante legale), non può firmare le giustificazioni? Sul regolamento la firma è affidata ai docenti qualora il dirigente non sia in sede. Ma se c’è, non si capisce dove sia il problema (basta leggere il DPR 297/94, il testo unico sulla scuola, all’art. 396, comma 2 lettera L – cfr. Allegato 3). Se sul regolamento ci fosse scritto che è il preside a firmare (e non i docenti), cosa succederebbe nel momento in cui il preside non è a scuola? Chiedere di esplicitare la giustificazione per “motivi familiari” non è da parte del dirigente intromissione negli affari privati delle famiglie, ma è una prassi che tante scuole seguono (provate a guardare in Internet scrivendo su un qualsiasi motore di ricerca: “giustificazione alunni motivi di famiglia”) anche per evitare “allegre” assenze strategiche, come purtroppo è successo.

Sono questi i “gravi problemi” del Liceo Galilei? E’ invece da chiedersi quali siano le profonde motivazioni che hanno spinto queste poche persone a diffamare in modo gratuito la nostra scuola.

 

TOTALE 26, DI CUI: 1 All’università musicale di Losanna
  1 Basket serie B
su 24: 11 in scuole private e 1 in una scuola di preparazione
su 24: 10 ri-orientamenti in classe prima
  di cui 3 in scuola privata
  5 ad altri indirizzi
  1 ad altro liceo
su 14: 2 in classe seconda, di cui
  1 in scuola privata
  1 in altro liceo per problemi domiciliari
su 14: 12 in triennio di cui
  5 in scuole private + 1 scuola di preparazione
  6 in altro liceo

 

D.LGS 297/94 TESTO UNICO SULLA SCUOLA

Art. 396 - Funzione direttiva

 

1. Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

2. In particolare, al personale direttivo spetta:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.

5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'articolo 7 del presente testo unico.

 

Link al Regolamento di Istituto

http://www.liceogalileogalilei.gov.it/sites/default/files/page/2014/rego...